Descrizione estesa
Aperte le domande per il bonus affitti destinato ai genitori separati: c’è tempo fino al 28 ottobre
È attiva la piattaforma del MIT per richiedere il bonus affitti per genitori separati o divorziati. Le domande possono essere inviate fino alle ore 12 del 28 ottobre 2026, esclusivamente online, tramite SPID, CIE o CNS.
Cos’è il bonus
Il contributo è pensato per i genitori che, dopo la separazione o il divorzio, non hanno ottenuto l’assegnazione della casa familiare e devono sostenere un affitto, con figli a carico sotto i 21 anni.
Il sostegno copre il 50% del canone annuo, fino a 6.000 euro l’anno, erogati in un’unica soluzione. Il fondo è stato istituito con la legge di bilancio 2026.
Requisiti principali
Per accedere al contributo è necessario:
-
avere un reddito individuale fino a 35.000 euro (ultima dichiarazione disponibile);
-
avere almeno un figlio a carico con meno di 21 anni;
-
essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento;
-
avere un contratto di locazione regolarmente registrato.
Sono esclusi i beneficiari di altri contributi pubblici per l’affitto e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Proprietà immobiliari
Il richiedente non deve possedere immobili nel Comune della casa familiare né nei Comuni limitrofi entro 50 km. Fa eccezione la proprietà della stessa casa familiare assegnata all’altro genitore, che va comunque indicata nella domanda con i relativi dati catastali.
Documenti e informazioni da inserire nella domanda
La piattaforma richiede:
-
dati anagrafici dei genitori e residenza in Italia;
-
estremi del contratto di locazione e canone annuo;
-
informazioni sulla separazione o divorzio (Tribunale, numero e data del provvedimento);
-
IBAN, numero di cellulare, email e PEC.
Le dichiarazioni sono rese ai sensi dell’art. 6 del DPR 445/2000.
Come vengono assegnate le risorse
I fondi sono ripartiti tra le Regioni in base al numero medio di genitori separati, al reddito regionale e alla presenza di Comuni ad alta tensione abitativa. Le graduatorie sono regionali e tengono conto di:
-
numero di figli a carico sotto i 21 anni;
-
presenza di disabilità grave del richiedente o dei figli;
-
disoccupazione involontaria;
-
residenza in un Comune ad alta tensione abitativa.
In caso di parità di punteggio prevale il reddito più basso. L’ordine di presentazione non dà priorità.