Ufficio ICI
Piazza Mazzini 49 (secondo piano) – 36042 Breganze (VI)
Tel 0445/869329-0445/869349
Fax 0445/869348
E-mail tributi@comune.breganze.vi.it
F.A.Q.:
Cos'è l'ICI?
Posso calcolare l'ICI on-line?
Chi deve pagare?
Quali sono le aliquote e le detrazioni?
Quando pagare?
Come pagare?
Qual è il valore su cui calcolare l’ICI?
Quali sono le aree Edificabili ai fini ICI?
Se l’ICI è stata versata in eccedenza?
Riduzione ici per immobili inagibili, inabitabili e non utilizzati:
Requisiti
Documentazione
Determinazione dell'ICI ridotta
Dichiarazione di variazione ICI:
In quali casi occorre presentare la dichiarazione?
Chi deve presentare la dichiarazione
Quando va presentata la dichiarazione
Come pagare l'ICI
News: ICI e fabbricati rurali - categorie catastale A/6 e D/10
Cos'è l'ICI?
E' una imposta che grava sugli immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) ed è dovuta da chi li possiede.
Essa deve essere versata al Comune nel quale si trovano gli immobili utilizzando appositi sistemi di versamento.
L'imposta deve essere calcolata direttamente dal Contribuente applicando l'aliquota, deliberata dal Comune, al valore imponibile dell'immobile determinato in base ai criteri stabiliti nella scheda "valore su cui calcolare l'ICI".
Posso calcolare l'ICI on-line?
Con il servizio ICI ON-LINE è possibile effettuare il calcolo dell’imposta da versare a carico del contribuente. E’ possibile anche stampare i bollettini di CCP e modello F24 compilati in ogni loro parte e pronti ad essere esibiti presso qualsiasi sportello postale o bancario per ottemperare l’obbligazione tributaria a capo del contribuente.
Chi deve pagare?
Devono pagare l'imposta Comunale sugli Immobili:
- i proprietari di immobili (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile)
- i titolari del diritto d’uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, locatario di contratti di locazione (leasing), concessionari di aree demaniali, anche se non residenti in Italia, in proporzione alla percentuale di possesso, ed ai mesi di possesso.
L’imposta va calcolata su base mensile, quindi se il possesso si ha per più di 14 giorni il mese è considerato per intero, in caso contrario no.
Le novità dell’anno 2009, sono valide anche per il 2011, relativamente all'imposta dovuta per l'abitazione principale:
in data 28/05/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 che introduce l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili per l'abitazione principale. E' opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di consentire la corretta applicazione della agevolazione:
• l'esenzione dall'imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l'anno 2010
• per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni)
• per il Comune di Breganze si intendono per pertinenze i garages o box, le soffitte, le cantine, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l’abitazione principale, ovvero, per box e garages, ad una distanza tale da essere facilmente raggiungibile quotidianamente senza l’ausilio di mezzi di trasporto e comunque non superiore a 500 ml; in tale ultimo caso l’equiparazione è consentita per non più di 2 unità (garages – box)
• per il Comune di Breganze è equiparata all'abitazione principale, e quindi gode dell'esenzione d'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 c. 1 Regolamento ici)
per il comune di Breganze è altresì equiparata all’abitazione principale, ma non gode dell’esenzione a seguito di specifico provvedimento ministeriale (Ris. N. 12/DF del 05.06.2008), l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto del cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata, in tal caso l’imposta è dovuta applicando l’aliquota prevista per l’abitazione principale e la corrispondente detrazione;
• l'esenzione si estende all'unità abitativa posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni) ;
• l'esenzione si estende anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art. 8, comma 4, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
• dall'esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d'imposta).
Quali sono le aliquote e le detrazioni?
Aliquota agevolata pari al 4,00 per mille per:
• L'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze dell’abitazione ove distino non oltre 500 m al massimo due. (art 2 comma 2 Regolamento ICI).
Aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille per:
• Tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle con aliquota agevolata.
Aliquota pari al 7 per mille per:
• Alloggi non locati o lasciati vuoti/sfitti.
La detrazione per abitazione principale effettivamente occupata dal proprietario, è di Euro 110,00 annui da rapportare ai mesi dell’anno in cui si ha tale requisito comprovato dalle risultanze anagrafiche.
La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze (es. il garage) la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale.
Quando pagare?
Il versamento della prima rata, nella misura del 50% annuo, deve essere effettuato entro il 16 giugno 2011, chi non ha versato l'imposta nei termini, ma vuole regolarizzare la sua posizione, può effettuare il versamento tardivo seguendo le istruzioni previste del cosiddetto "ravvedimento operoso”
Il versamento della seconda rata a saldo, nella misura del 50% residuo, deve essere effettuato dal 1 dicembre 2011 al 16 dicembre 2011, chi non ha versato l'imposta nei termini, ma vuole regolarizzare la sua posizione, può effettuare il versamento tardivo seguendo le istruzioni del cosiddetto "ravvedimento operoso". E’ data la possibilità di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
Come pagare?
Con il servizio ICI ON LINE è possibile determinare l’imposta da pagare nonché stampare i bollettini di CCP e/o modello F24 completi di tutti i dati e pronti per essere esibiti agli sportelli postali o bancari per effettuare il versamento di quanto dovuto.
I versamenti si effettuano su appositi bollettini postali intestati a:
Comune di Breganze - Servizio Tesoreria ICI – Piazza G. Mazzini 49 – 36042 BREGANZE(VI).
Il numero di conto corrente è: 77086080.
I bollettini possono essere ritirati presso gli uffici postali oppure presso il Servizio Tributi - Ufficio ICI, E' possibile effettuare il pagamento presso tutti gli uffici postali d'Italia. Quest’anno non si provvedera’ alla spedizione dei bollettini di ccp al domicilio del contribuente.
Con il modello F24 che consente al contribuente di compensare l'imposta con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (irpef, iva, ecc.), è possibile effettuare il versamento: presso tutti gli uffici postali d'Italia e tutte le banche d'Italia. I codici da utilizzare per la compilazine del modello di versamento, nella “sezione ICI e altri tributi locali” sono i seguenti:
codice comune:B 132
codice tributo:
3901: denominato: imposta comune sugli immobili (ICI) PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
3902: denominato: imposta comune sugli immobili (ICI) PER TERRENI AGRICOLI
3903: denominato: imposta comune sugli immobili (ICI) PER LE AREE EDIFICABILI
3904: denominato: imposta comune sugli immobili (ICI) PER ALTRI FABBRICATI
3906: denominato: imposta comune sugli immobili (ICI) PER INTERESSI
3907: denominato: imposta comune sugli immobili (ICI) PER SANZIONI
Attualmente tutti gli istituti di Credito e gli uffici postali sono autorizzati a ritirare il modelllo F24 per la cui modalità di versamento non prevede il pagamento di commissioni.
Contribuente che non ha versato l'imposta nei termini previsti può effettuare il versamento tardivo avvalendosi della procedura "Ravvedimento Operoso" che consente di regolarizzare quanto dovuto versando contestualmente sanzioni e interessi ridotti.
Anche la procedura del “Ravvedimento Operoso” è presente nel servizio ICI ON LINE.
Qual è il valore su cui calcolare l’ICI?
La rendita catastale deve essere espressa in Euro e deve essere aumentata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli.
L'aumento non si applica qualora sia già stato calcolato per il conteggio ICI 2010, in tal caso può essere utilizzato per il 2011 lo stesso valore imponibile valido per il 2010 (sempre che non siano intervenute variazioni negli immobili).
Es. n. 1 per i fabbricati: rendita catastale in Euro maggiorata = rendita catastale in Euro all’01.01.aaaa x 1,05; il risultato va moltiplicato per: 100 per le categorie catastali A-C, 140 per le categorie catastali B, 50 per le categorie catastali A/10-D, 34 per la categoria catastale C/1 il valore così ottenuto deve essere moltiplicato per l’aliquota corrispondente stabilita dal comune.
Es. n. 2 per i terreni agricoli: reddito domenicale in Euro maggiorato = reddito domenicale in Euro all’01.01.aaaa x 1,25; il risultato va moltiplicato per 75; il valore così ottenuto va moltiplicato per l’aliquota del 5,5 per mille.
Es. n. 3 per le aree fabbricabili: valore venale in Euro in comune commercio dell’area all’01.01.aaaa moltiplicato per l’aliquota del 5,5 per mille.
Quali sono le aree Edificabili ai fini ICI?
Si fa presente che in data 24/03/2009 è stato adottato il Piano di Interventi in attuazione del PATI che incide sulla determinazione del valore imponibile per le aree divenute edificabili.
E’ opportuno segnalare che in caso dei nuovi strumenti urbanistici sin dalla data di adozione dello stesso, per le aree divenute edificabili, è dovuta l’imposta sulla base del valore venale delle stesse, da determinarsi a cura del soggetto passivo anche in assenza di valori proposti dal Comune.
Se l’ICI è stata versata in eccedenza?
Modulistica:
ICI: Rimborso di imposta versata in eccedenza (nel sito comunale “finanze tributi/modulistica”)
Riduzione ici per immobili inagibili, inabitabili e non utilizzati:
Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà ai fini della riduzione ICI. >>qui<<
E' possibile, per chi è proprietario di fabbricati che risultano in condizione di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo, versare l'Imposta Comunale sugli Immobili applicando una riduzione del 50% su quanto dovuto per tali immobili.
Requisiti
Occorre che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà/usufrutto/uso/abitazione/leasing/superficie sul fabbricato situato nel territorio del Comune di Breganze per il quale si richiede la riduzione d’imposta.
Il fabbricato non deve essere utilizzato ne’ come abitazione ne' con altra destinazione (magazzino, deposito, ecc); il non utilizzo può essere comprovato dalla mancanza dell’allacciamento alle reti tecnologiche (gas, acqua, luce).
La mancanza di allacciamento non identifica l’inagibilità o inabitabilità dell’immobile ma solo il non utilizzo.
Il fabbricato deve essere inagibile dal punto di vista statico o inabitabile dal punto di vista igienico-sanitario, in conformità alle norme vigenti in materia. Il contribuente può provvedere a farsi rilasciare una perizia tecnica, sulle condizioni dell’immobile, da un tecnico professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc) che attesti la condizione di inagibilità.
In ogni caso, la riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o da ufficio abilitato ad accertare lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'ufficio tributario nelle forme di legge.
Documentazione
Il contribuente, in possesso dei dati catastali (foglio, mappale, subalterno) dell’immobile per il quale intende avvalersi della riduzione d’imposta, in possesso del proprio numero di codice fiscale e di un valido documento di riconoscimento, dovrà recarsi all’Ufficio ICI del Comune di Breganze (comune sul quale è presente il fabbricato) e rilasciare, su apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio una Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà ai fini della riduzione ICI in duplice copia. Qualora il contribuente sia impossibilitato a presentarsi presso l’ufficio ICI del Comune potrà rilasciare la dichiarazione presso un qualsiasi ufficio Anagrafe sito sul territorio nazionale facendo riferimento al modello allegato, oppure firmarla e spedirla in copia immediatamente al nostro ufficio allegando copia della carta d'identità. La dichiarazione va prodotta in due originali che verranno restituiti al contribuente con la ricevuta di presentazione.
Attenzione: Occorrono tante dichiarazioni quanti sono i titolari del fabbricato; la dichiarazione va firmata di fronte al funzionario comunale che la riceve.
Determinazione dell'ICI ridotta
Una volta rilasciata la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà, il contribuente provvederà al calcolo dell’imposta ridotta per il periodo in cui sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo. Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente, non ha valore retroattivo ma produce effetti dalla data di rilascio in poi. E’ bene ricordare che l’imposta va calcolata su base mensile quindi se le condizioni per la riduzione d’imposta si hanno per più di 14 giorni, il mese è considerato per intero, in caso contrario no.
Entro un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di notorietà l'Ufficio provvederà, con proprio personale tecnico, ad effettuare sopralluogo nell'immobile oggetto di dichiarazione al fine di verificare le reali condizioni igienico/statiche e di utilizzo ai fini della applicabilità della riduzione. Dell'esito del sopralluogo verrà data comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata.
L'Ufficio potrà non ritenere necessario il sopralluogo qualora eventuale documentazione allegata alla dichiarazione o altri elementi desunti da atti in possesso dell'amministrazione comunale provino, inequivocabilmente, la sussistenza dei requisiti previsti per l'agevolazione. La Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà va conservata, a cura del contribuente, insieme alla perizia tecnica (se esiste) sino all’anno successivo a quello in cui si è iniziato ad usufruire della riduzione d’imposta. Infatti entro il 30 giugno dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune, la dichiarazione ICI relativa all’anno precedente, con la quale il contribuente è obbligato a comunicare di avere usufruito della riduzione d’imposta.
Alla dichiarazione ICI dovranno essere allegati: uno degli originali della Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà e l'eventuale perizia tecnica. La dichiarazione ICI non dovrà più essere presentata sino a quando sussisteranno le condizioni per la riduzione d’imposta.
Attenzione:
la dichiarazione sostitutiva di notorietà e l'eventuale perizia non vanno rese se le condizioni di inabitabilità o inagibilità e non utilizzo sono dovute ad intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, per il quale e' stata presentata apposita denuncia al comune. La dichiarazione sostitutiva non va altresì resa se le condizioni per ottenere la riduzione sono dovute ad ordinanza del sindaco (per es. Terremoto), in questi casi l'Ufficio può non ritenere necessario il sopralluogo.
In questi casi dovrà essere presentata la sola dichiarazione ICI, l’anno successivo a quello in cui si verificano tali condizioni, per comunicare i mesi di riduzione d’imposta, indicando nello spazio riservato alle annotazioni, se la riduzione è dovuta ad intervento di manutenzione straordinaria autorizzato dal Comune o da ordinanza sindacale.
Copia della dichiarazione sostitutiva di notorietà verrà trasmessa dall’Ufficio ICI ai competenti uffici del Comune e Servizio Igiene ASL o ad altri al fine di provvedere alla verifica di quanto dichiarato dal contribuente anche attraverso sopralluogo.
Normativa
Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 Legge n. 662 (legge finanziaria) 1997.
Dichiarazione di variazione ICI:
La dichiarazione dovrà essere presentata al Servizio Tributi – Ufficio ICI del Comune di Breganze entro il 30 giugno 2011, o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010, utilizzando, per la compilazione, gli appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio e distribuiti gratuitamente. Il modello di dichiarazione ICI per l'anno non è ancora in distribuzione in quanto si attende l'approvazione da parte del Ministero .
Qualora il contribuente non sia stato in grado di adempiere agli obblighi di legge alle scadenze previste per i versamenti e per la presentazione della dichiarazione, può sanare le omissioni avvalendosi del "ravvedimento operoso", ottenendo così uno sconto sulle sanzioni previste dalla legge. Le modalità e i termini per avvalersi del ravvedimento vanno richiesti direttamente all'ufficio ICI.
In quali casi occorre presentare la dichiarazione?
La dichiarazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili, che si trovano nel territorio del Comune, per i quali, nel corso dell'anno 2009, si sono verificate modifiche riguardanti chi deve pagare l'ICI oppure nella struttura o destinazione dell’immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.
Le nuove norme di semplificazione hanno eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2010 nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di:
1) atti di compravendita;
2) atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie;
3) atti stipulati dopo il 01/06/2007 e relativi alle seguenti fattispecie:
* assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
* conferma (quando previsto da leggi speciali);
* cessioni di beni ai creditori;
* cessione di diritti reali a titolo gratuito;
* convenzioni matrimoniali;
* costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
* costituzione di fondazione;
* costituzione di fondo patrimoniale;
* divisioni;
* donazioni;
* permuta;
* prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;
* quietanza con trasferimento di proprietà;
* retrocessione;
* ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
* riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n° 5 e 2944 del codice civile;
* rinunzia di legato;
* acquisto di legato;
* costituzione di fondo patrimoniale per testamento.
Permane, invece, l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI 2010 qualora gli immobili abbiano subito variazioni e rientrino nelle seguenti fattispecie:
5) immobili che godono di riduzioni d'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti);
6) immobili oggetto di locazione finanziaria;
7) immobili oggetto di atti di concessione amministrativa su aree demaniali;
8) atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha per oggetto un'area fabbricabile;
9) variazione del valore dell'area edificabile rispetto ad un valore precedentemente dichiarato;
10) terreno agricolo divenuta area fabbricabile e viceversa;
11) area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato;
12) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
13) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure soggetto a variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
14) immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
15) l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
16) l'immobile ha acquistato oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
17) fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
18) immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D. interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
19) immobile oggetto di dichiarazione di nuova costruzione in catasto ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (Doc-Fa);
20) immobile oggetto di riunione d'usufrutto;
21) immobile oggetto di estinzione del diritto di enfiteusi o superficie;
22) immobile di interesse storico o artistico;
23) parti comuni dell'edificio indicate nell'art, 1117, n° 2 del codice civile accatastate in via autonoma;
24) immobile oggetto di diritti reali di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n° 427 (multiproprietà);
25) immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
26) acquisto o cessazione sull'immobile di un diritto reale per effetto di legge;
27) immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
28) immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione.
Chi deve presentare la dichiarazione
I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso del 2010 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste l'obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Per tutte gli altri casi che hanno comportato modifiche alla determinazione dell'imposta e per i quali sussiste l'obbligo dichiarativo, soggetto tenuto alla presentazione è sempre il soggetto passivo dell'imposta.
Quando va presentata la dichiarazione
La dichiarazione dovrà essere presentata al Servizio Tributi – Ufficio ICI del Comune di Breganze entro il 30 giugno 2011, o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010, utilizzando, per la compilazione, gli appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio e distribuiti gratuitamente. Il modello di dichiarazione ICI per l'anno non è ancora stato approvato dal Ministero, pertanto non è ancora disponibile gratuitamente presso l'Ufficio ICI, sarà comunque possibile scaricare il modello dalla pagina apposita non appena inviatoci dal Ministero.
Inoltre si precisa che per i contribuenti che effettuano l'invio telematico della dichiarazione dei redditi (modello unico 2010) il termine di presentazione della dichiarazione ICI 2010 è fissato nella stessa data.
Come pagare l'ICI
Il numero di conto corrente su cui effettuare il pagamento è: 77086080, intestato a Comune di Breganze - Servizio Tesoreria - ICI. E' possibile effettuare il calcolo dell’imposta da pagare con stampa compilata del bollettino di conto corrente postale o Modello F24 attraverso la procedura ICI-ON LINE (il versamento con modello F24 non ha costi di commissione a carico del contribuente).
News:
Interrogazione parlamentare 18/1/2011 n. 5-04067 - ICI e fabbricati rurali - categorie catastale A/6 e D/10
In relazione all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, inizialmente espresso dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 18565 e n. 18570 entrambe del 21 agosto 2009, successivamente confermato dalla Sezione tributaria in numerose altre sentenze, da ultimo nella sentenza n. 20867 dell'8 ottobre 2010.
Con tali pronunce i giudici di legittimità hanno affermato che la ruralità può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nella categoria A/6 ovvero D/10, a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
A tale riguardo è opportuno evidenziare che a legislazione vigente la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di ICI «l'immobile che sia iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 e D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, non è soggetto ad imposta ai sensi del combinato disposto del decreto-legge n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1-bis, e del decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a).
In virtù delle predette decisioni della Suprema Corte di Cassazione si può affermare che si sia ormai consolidato un nuovo orientamento giurisprudenziale, di cui si è innanzi fatto cenno, a cui nel tempo si stanno attenendo sia gli enti locali sia i contribuenti.
Resta fermo, allo stesso tempo, che se il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come «rurale», il proprietario che ritenga invece sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, ai fini dell'esenzione ICI, può sempre impugnare la classificazione operata per ottenerne la relativa variazione (evidentemente dimostrando l'effettiva sussistenza dei requisiti di «ruralità» occorrenti per giustificare la variazione dell'accatastamento). In pratica, a legislazione vigente, non paiono sussistere in materia residui dubbi interpretativi per effetto delle ripetute affermazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione.
Queste le date di scadenza dei versamenti:
* entro il 16 giugno 2011 per la prima rata, pari al 50% dell'imposta annua;
* dall'1 al 16 dicembre 2011 per il saldo della restante somma.
UNICA SOLUZIONE: ENTRO IL 16.06.2011
Altre informazioni >qui<.
Servizio ICI on-line >qui<.
Modello Dichiarazione sostitutiva inagibilità/inabitabilità >qui<