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REDAZIONE
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AVVISO - ICI
AVVISOI valori dell'aliquota ICI 2008 e dell'addizionale comunale Irpef 2008 rimangono invariati rispetto quelli del 2007.Notizie ICILe date di scadenza dei versamenti dell’I.C.I. sono 16 giugno per la prima rata pari al 50% dell’imposta annua e al 16 dicembre per la seconda e saldo della restante somma. NOVITA’Cosa è cambiato? Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che introduce l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte). In proposito è opportuno sapere quanto segue: • l'esenzione dall'imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l'anno 2008. • per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni) • per il Comune di Breganze le pertinenze a cui può essere estesa l'esenzione d'imposta sono i garage, box, soffitte e cantine ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare cui è sita l’abitazione principale ovvero, per box e garages, ad una distanza tale da essere facilmente raggiungibile quotidianamente senza l’ausilio di mezzi di trasporto e comunque non superiore a 500 ml; in tale ultimo caso l’equiparazione è consentita per non più di 2 unità (garages – box) (art 2 comma 2, regolamento ICI). • per il Comune di Breganze è equiparata all'abitazione principale, e quindi gode dell'esenzione d'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (affittata) a titolo oneroso (art. 3, comma 1 Regolamento ICI 2008). • l'esenzione si estende all'unità abitativa posseduta dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni) • l'esenzione si estende anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art. 8, comma 4, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni). Dall'esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d'imposta). L'aliquota per l’abitazione principale è il 4,00 per mille ed è invariata. La detrazione per l'abitazione principale è di 110,00 euro annui applicabile solo alle unità destinate ad abitazione principale catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Si rammenta infine che l’aliquota ordinaria è il 5,5 per mille e sono confermate le aliquote del 7 per mille (sfitti o lasciati vuoti) . Data pubblicazione: 13/06/2008 |
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