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CAPO VII VIII e IX

CAPO VII FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 57 Ordinamento
1. L’ordinamento della finanza del COMUNE è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal REGOLAMENTO.
2. Nell’ambito della finanza pubblica il COMUNE è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il COMUNE, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ARTICOLO 58 Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del COMUNE sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra altre entrata stabilità per legge o REGOLAMENTO.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il COMUNE istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria è svolta dal COMUNE, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.
5. Il COMUNE applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 59 Amministrazione dei beni comunali
1. Il SINDACO dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del COMUNE da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed al ragioniere del COMUNE dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del capo terzo del presente STATUTO possono essere dati in affitto.
3. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla GIUNTA COMUNALE.
4. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.


Articolo 60 Bilancio Comunale
1. L’ordinamento contabile del COMUNE è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al REGOLAMENTO di contabilità.
2. La gestione finanziaria del COMUNE si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal CONSIGLIO COMUNALE entro il termine di legge e con le modalità stabilite dal REGOLAMENTO, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Articolo 61 Commissariamento per mancata approvazione del Bilancio nei termini
1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla GIUNTA COMUNALE lo schema del Bilancio di previsione o, comunque, il CONSIGLIO COMUNALE non abbia approvato nei termini lo schema predetto, il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al SINDACO, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, che sono decorsi i termini stabiliti dalla legge, assegnando un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere all’approvazione del Bilancio di previsione.
2. Trascorso il termine assegnato senza che il SINDACO provveda a convocare il CONSIGLIO COMUNALE e senza che il CONSIGLIO COMUNALE approvi il Bilancio di previsione, il Segretario comunale informa dell’accaduto il Prefetto affinché provveda a nominare direttamente un commissario e per la contestuale attivazione della procedura per lo scioglimento del CONSIGLIO COMUNALE come previsto dalla legge.

Articolo 62 Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal CONSIGLIO COMUNALE entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3. La GIUNTA COMUNALE allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 63 Attività Contrattuale
1. Il COMUNE, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s’intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 64 Collegio dei revisori dei conti
1. Il CONSIGLIO COMUNALE elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L’organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile secondo le modalità e termini stabiliti dal REGOLAMENTO di contabilità; è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
3. L’Organo di Revisione collabora con il CONSIGLIO COMUNALE nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l’Organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L’Organo di Revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al CONSIGLIO COMUNALE.
6. L’Organo di Revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 65 Tesoreria
1. Il COMUNE ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante al COMUNE;
c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
2. I rapporti del COMUNE con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal REGOLAMENTO di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 66 Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla GIUNTA COMUNALE e dal CONSIGLIO COMUNALE.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, è rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla GIUNTA COMUNALE per gli eventuali provvedimenti di competenza.

CAPO VIII DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 67 Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali
1. Gli organi Istituzionali e burocratici del COMUNE, nell’ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalle normative in tema di “ diritti del contribuente”, ossia ai principi di democrazia e trasparenza amministrativa.
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del COMUNE, sull’ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del COMUNE.

Articolo 68 Informazione del Contribuente
1. Gli organi del COMUNE, nell’ambito delle rispettive competenze, devono assumere iniziative per consentire ai cittadini l’agevole conoscenza delle disposizioni tributarie contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi comunali, anche mediante sistemi elettronici di informazione ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente al fine di consentire una conoscenza aggiornata ed in tempo reale, delle disposizioni tributarie adottate, necessarie per l’assolvimento corretto degli adempimenti spettanti e conseguenti.
2. Il contribuente è punito con l’applicazione di sanzioni ed interessi solo nel caso in cui la violazione commessa sia di ostacolo all’attività di controllo dell’Ente.

Articolo 69 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
1. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli, l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I richiami ad altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando sul provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
3. Le modificazioni di provvedimenti di carattere generale del COMUNE in materia tributaria debbono riportare il testo conseguentemente modificato.

Articolo 70 Efficacia temporale
1. I provvedimenti amministrativi comunali di natura tributaria non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo dall’anno successivo.
2. I provvedimenti amministrativi comunali di natura tributaria adottati dal COMUNE non possono stabilire adempimenti, per i contribuenti, che abbiano scadenze anteriori al sessantesimo giorno dalla loro adozione con l’automatico spostamento dei pagamenti, salva diversa disposizione di legge.
3. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati se non per espressa disposizione di legge.

Articolo 71 Conoscenza degli atti e semplificazione
1. Gli organi del COMUNE devono informare il contribuente circa gli elementi che comportano il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, chiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, di un credito.
2. Gli organi del COMUNE devono mettere a disposizione del contribuente, in tempi utili, i modelli di dichiarazione ed altra modulistica necessaria.
3. Il COMUNE non può richiedere documenti od informazioni già in suo possesso od in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
4. Il COMUNE, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, o alla riduzione dei rimborsi richiesti, quando sussistono incertezze, deve invitare il contribuente, con ogni mezzo, a fornire i chiarimenti necessari o documenti, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
5. L’istituto della compensazione si applica per i tributi comunali esclusivamente riscossi tramite ruolo. La compensazione ha luogo inviando all’ufficio tributi apposito modello, al fine di portare a conoscenza dell’Amministrazione l’operazione contabile eseguita.

Articolo 72 Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti debbono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno dato luogo all’accertamento.
2. Gli atti debbono tassativamente indicare:
a) L’ufficio al quale richiedere informazioni ed il responsabile del procedimento;
b) L’organo competente all’esercizio dell’autotutela, attraverso il riesame dell’atto;
c) Le modalità, il termine, l’autorità a cui proporre ricorso.

Articolo 73 Interpello del contribuente
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, riguardanti l’applicazione delle disposizioni in tema di tributi del COMUNE con riferimento ai soli casi concreti e personali. L’istanza presentata non sospende le scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il COMUNE concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
3. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardante la stessa questione o questioni analoghe, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

Capo IX STATUTO, REGOLAMENTO E NORME FINALI

Articolo 74 Lo Statuto
1. Lo STATUTO contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del COMUNE.
2. Il CONSIGLIO COMUNALE esamina le proposte di revisione dello STATUTO, quando si renda necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi. L’entrata in vigore di nuove leggi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
3. Per l’approvazione delle modifiche si applicano le modalità previste dalla legge.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello STATUTO non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione del nuovo STATUTO in sostituzione di quello abrogato.
5. Un’iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal CONSIGLIO COMUNALE, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del medesimo CONSIGLIO COMUNALE.

Articolo 75 Interpretazione dello Statuto
1. Spetta al CONSIGLIO COMUNALE l’interpretazione autentica delle norme dello STATUTO, secondo i criteri stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Articolo 76 Regolamenti
1. Il CONSIGLIO COMUNALE adotta REGOLAMENTI concernenti materie previste dalla legge e dallo STATUTO, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I REGOLAMENTI devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. I REGOLAMENTI sono pubblicati all’Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per la esecutività del provvedimento, ed entrano in vigore, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione senza ulteriori formalità.

Articolo 77 Norme transitorie e finali
1. Il presente STATUTO entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Con l’entrata in vigore del presente STATUTO è abrogato lo STATUTO approvato con deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE n. 31 del 21.06.1991, controdedotto con delibera n. 45 del 7.10.1991, n. 33 del 22.04.1994 e controdedotto con delibera n. 43 del 15.06.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Fino all’adozione dei REGOLAMENTI attuativi, restano in vigore le norme adottate dal COMUNE secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo STATUTO

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