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CAPO III e IV

CAPO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI


Articolo 30 Valorizzazione dell'associazionismo

1. Il COMUNE di BREGANZE valorizza e sostiene le libere forme associative e
le organizzazioni di volontariato presenti sul proprio territorio, in particolare
mediante:

a) Concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti elaborati
dalle stesse;

b) Concessione in uso gratuito, a titolo di contributi in natura, di locali,
strutture, terreni, beni o servizi di proprietà del COMUNE di BREGANZE
previa apposita stipula di convenzioni;

c) Accesso regolamentato a strutture, mezzi e servizi in disponibilità
del COMUNE di BREGANZE.

2. Tali interventi sono volti a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico
e culturale della comunità.

3. E' istituito l'albo delle associazioni del COMUNE di BREGANZE, cui possono
accedere le associazioni, i movimenti, le organizzazioni di volontariato, i
comitati, i gruppi, presenti sul territorio comunale, che ne facciano richiesta,
con deposito di copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo che deve garantire
la democraticità della struttura, la libertà di adesione e di
recesso dei soci e la possibilità agli stessi di accedere alle cariche
sociali. Non è ammesso l’accesso all’albo di partiti, sindacati
ed associazioni di categorie economiche, né il riconoscimento di associazioni
segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente STATUTO. L’albo
è aggiornato annualmente secondo i criteri di cui al presente comma.

4. Gli organismi di cui sopra, per poter fruire del sostegno del COMUNE di BREGANZE,
debbono essere iscritti all'albo delle associazioni citato, previa presentazione
di formale istanza e qualora siano beneficiari dall’Ente di contributi
in denaro o in natura, devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto
che ne evidenzi l’impiego.

5. L'amministrazione convoca periodicamente come da REGOLAMENTO, il Forum dell'associazionismo,
composto dalle associazioni di cui sopra, al quale saranno sottoposte a titolo
consultivo le tematiche di loro interesse.


Articolo 31 Partecipazione popolare

1. Il COMUNE promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati,
all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento,
l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle
forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire
nel procedimento amministrativo con riferimento anche sulla base di quartiere,
centro abitato o frazione.

3. Agli interessati sono, inoltre, riconosciute forme dirette e semplificate
di tutela delle proprie situazioni giuridiche, mediante la loro attiva partecipazione
per la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, nell’interesse
pubblico, possono avanzare proposte ed essere consultati dal COMUNE.


Articolo 32 Forme di consultazione popolare

1. La GIUNTA COMUNALE o il CONSIGLIO COMUNALE, su iniziativa di un terzo dei
Consiglieri o il 15% del corpo elettorale, possono promuovere forme di consultazione
popolare per acquisire il parere della popolazione su specifiche questioni o
su materie di interesse collettivo, rivolte a tutta o parte della popolazione,
anche attraverso il confronto diretto tramite assemblee pubbliche, distribuzione
di questionari, in forma demoscopica o altre forme utili ritenute più
idonee al raggiungimento dello scopo.

2. In occasione di tali consultazioni, ai componenti l'amministrazione sono
garantiti i diritti di esporre alla popolazione il proprio parere contestualmente
alla consultazione e l'informazione sui risultati della consultazione stessa.

3. Alle consultazioni di cui al presente articolo devono riguardare materie
di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali o comunali, inoltre, sono sottratte le seguenti materie:

a) Provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

b) Provvedimenti inerenti il personale comunale;

c) Provvedimenti inerenti imposte, tasse, rette e tariffe.


Articolo 33 Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, residenti nel COMUNE di BREGANZE
o che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio
o di utenza dei servizi, hanno facoltà di presentare al COMUNE:

a) Istanze per l’inizio di un procedimento amministrativo concernente
interessi collettivi;

b) Petizioni intese come manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia
diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi
collettivi;

c) Proposte finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte illustrano il contenuto e le finalità
delle stesse, devono essere sottoscritte con firma ed indirizzo e/o recapito
del primo firmatario, sono indirizzate al SINDACO, il quale le assegna in esame
degli organi competenti per l’istruttoria ed il parere e provvede a rispondere
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento. Al soggetto proponente è
garantita, anche in caso di esito negativo, la conoscenza della determinazione
dell’Amministrazione, mediante comunicazione personale o affissione del
testo della petizione e della risposta dell’Amministrazione, negli appositi
spazi comunali.

3. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento
degli organi del COMUNE di BREGANZE può proporre memoria scritta al COMUNE
di BREGANZE stesso richiedendo la riforma, la modifica, la revoca o l’annullamento
dell’atto.


Articolo 34 Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi sulle materie di esclusiva competenza
comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono
trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia tributaria, tariffaria e
di finanza, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali,
e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum
nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria
le seguenti materie:

a) STATUTO Comunale;

b) REGOLAMENTO del CONSIGLIO COMUNALE;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. L’iniziativa referendaria può essere assunta dal CONSIGLIO COMUNALE
o dal 20% del corpo elettorale;

4. Non possono essere indetti referendum in coincidenza di altre consultazioni
elettorali. A tal fine il periodo di interdizione del referendum, decorre dalla
pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi elettorali e si protrae
fino al trentesimo giorno successivo alla data della proclamazione dei risultati
delle stesse. I referendum già indetti sono rinviati con provvedimento
del SINDACO ad altra data.

5. Apposito REGOLAMENTO comunale disciplina le modalità di svolgimento
del referendum. In particolare il REGOLAMENTO deve prevedere, i requisiti di
ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità
organizzative, lo svolgimento delle consultazioni, i casi di revoca e sospensione,
la validità e la proclamazione del risultato.

6. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha
partecipato la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto e se è
raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, da
parte del SINDACO, il CONSIGLIO COMUNALE è tenuto a pronunciarsi sull’esito
della consultazione.

8. I provvedimenti che non recepiscano l’esito della consultazione referendaria,
devono essere adeguatamente motivati e sono adottati con la maggioranza qualificata
dei due terzi del CONSIGLIO COMUNALE.


Articolo 35 Partecipazione nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento
amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi
espressamente esclusi dalla legge e dai REGOLAMENTI comunali, secondo le modalità
e termini previsti dal REGOLAMENTO sulla partecipazione.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare, è riconosciuta sia
in capo a soggetti singoli, che a soggetti collettivi portatori di interessi
superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello
stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione
personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il REGOLAMENTO stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie
di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei
relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile
del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei
destinatari o l’indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa
l’informazione dell’avvio del procedimento, è consentito,
con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo
di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi idonei a garantire un’adeguata
informazione a tutti gli interessati.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale, possono
presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto
del procedimento, che l’amministrazione deve prendere in considerazione
quando attinenti; hanno altresì diritto di prendere visione di tutti
gli atti del procedimento, salvo quelli che il REGOLAMENTO sottrae all’accesso
per esigenze di tutela del diritto di riservatezza di terzi e di essere informalmente
sentiti dagli organi competenti.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle
richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull’accoglimento
o meno delle stesse e rimettere la decisione all’organo comunale competente
all’emanazione del provvedimento finale, formulando eventuali proposte

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni
pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto
e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà
concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso,
nel perseguimento del pubblico interesse.

10. Il REGOLAMENTO sulla partecipazione disciplina le modalità ed i termini
dell'intervento nel procedimento, nonché le loro relazioni con il termine
finale per l'emanazione del provvedimento.


Articolo 36 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino, singolo o associato, ha libero accesso alla consultazione
degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati,
che gestiscono servizi pubblici, secondo modalità e limiti definiti dal
REGOLAMENTO.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative o di REGOLAMENTO, dichiarino riservati o sottoposti
a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, può avvenire, anche
senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato,
secondo modalità e tempi stabiliti da apposito REGOLAMENTO.

4. Il REGOLAMENTO comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi
e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza,
all'ordine pubblico, alla riservatezza, e determina il tempo della inaccessibilità.
In particolare sono stabilite le norme per assicurare che il generale diritto
di accesso ai documenti amministrativi non pregiudichi il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese e la tutela dell’ordine pubblico
locale.

5. Il SINDACO ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti,
per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o
documenti non sottratti all'accesso.

6. Gli atti esclusi dall'accesso dalla legge, dal REGOLAMENTO comunale o dal
provvedimento del SINDACO per motivi di garanzia della riservatezza di terzi,
persone, gruppi, imprese, sono accessibili, nel rispetto del REGOLAMENTO, a
coloro che devono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.

7. Il COMUNE garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento
dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche.


Articolo 37 Diritto di Informazione

1. Tutti i cittadini hanno il diritto di avere la massima informazione sull'organizzazione
e distribuzione degli uffici, sui servizi erogati e le modalità per accedervi,
sull'attività dell'amministrazione, sui lavori del CONSIGLIO COMUNALE
e degli organi del COMUNE di BREGANZE.

2. Al fine di assicurare la massima conoscenza degli atti, il COMUNE di BREGANZE
si avvale:

a) Dell'albo comunale e di appositi mezzi e spazi luoghi fissi di affissione,
dislocati adeguatamente sul territorio comunale;

b) Di assemblee pubbliche anche su base di quartiere e/o frazione;

c) Del Notiziario del COMUNE di BREGANZE, quale luogo per la divulgazione, degli
atti amministrativi di interesse collettivo, delle informazioni su uffici e
servizi, delle informazioni politico amministrative riguardanti l'attività
del COMUNE, delle posizioni espresse dai gruppi consiliari;

d) Di pubblicazioni informative sui servizi e sugli uffici comunali;

e) Della rete Internet e quant’altro è ritenuto utile al fine di
informare nel migliore dei modi la cittadinanza


CAPO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE


Articolo 38 Principi e criteri fondamentali di organizzazione e di
gestione


1. La struttura burocratica del COMUNE è organizzata secondi i seguenti
principi e persegue le seguenti finalità:

a) Organizzazione del lavoro per programmi, obiettivi e progetti;

b) Analisi ed individuazione delle produttività, dei carichi funzionali
di lavoro, del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun
elemento dell’apparato;

c) Accrescimento dell’efficienza degli uffici e dei servizi, mediante
un migliore utilizzo delle risorse umane, da attuarsi attraverso la cura della
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;

d) Garanzia delle pari opportunità alle lavoratrici ai lavoratori;

e) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del
lavoro, massima comunicazione e collaborazione tra gli uffici e massima flessibilità
delle strutture e del personale in coerenza con il principio dell’esigibilità
delle mansioni professionalmente equivalenti, nell’ambito della categoria
di appartenenza;

f) Separazione delle competenze tra: organi politici, cui spetta la determinazione
degli indirizzi politico-amministrativi,

g) La definizione degli obiettivi, dei programmi da attuare e delle relative
priorità, l’assegnazione delle risorse a ciò necessarie
e la loro ripartizione tra gli uffici, nonché la verifica dei risultati
della gestione rispetto alle direttive impartite, ed organi burocratici, cui
spetta la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria dell’ente, mediante
autonomi poteri di spesa e di entrata, nonché di organizzazione delle
risorse assegnate, per il perseguimento degli obiettivi predeterminati.

2. Gli uffici e i servizi operano sulla base dell’individuazione delle
esigenze dei cittadini, adeguando a tal fine la propria azione amministrativa
e i servizi offerti e verificandone costantemente la rispondenza ai bisogni
e l’economicità.

3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono finalizzati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.


Articolo 39 Il Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale nell’ambito della struttura burocratica dell’ente,
costituisce il vertice organizzativo ed il raccordo tra le attività di
gestione, di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi e quelle
di Governo del COMUNE, di competenza degli organi politici.

2. Il Segretario, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico,
il ruolo e le funzioni, è l’organo burocratico che svolge compiti
di collaborazione, di informazione e consulenza giuridico - amministrativa,
anche propositiva, a tutti gli organi dell’Ente, in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo STATUTO ed ai REGOLAMENTI,
rilasciando pareri secondo la disciplina dettata dal REGOLAMENTO sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili
di uffici e servizi, ne coordina l’attività ed inoltre partecipa
alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive, referenti e di
assistenza e cura direttamente, o a mezzo di funzionario di sua fiducia, la
redazione dei relativi verbali.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali il COMUNE è parte e
può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse
dell’Ente.

5. Costituisce e presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum.

6. Svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal REGOLAMENTO sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi o conferitegli dal SINDACO.


Articolo 40 Il ViceSegretario

1. La dotazione organica del personale può prevedere il posto di viceSegretario
comunale.

2. Il viceSegretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva
e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

3. L’assunzione del viceSegretario è subordinata al possesso dei
requisiti previsti dalla legge per accedere alla carriera di segretario comunale.


Articolo 41 Il Direttore Generale

1. Il SINDACO può procedere alla nomina di un Direttore Generale, al
di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo
i criteri stabiliti dal REGOLAMENTO, dopo aver stipulato apposita convenzione
tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Nel provvedimento
di nomina del Direttore Generale, il SINDACO disciplina i rapporti tra il medesimo
Direttore ed il Segretario Comunale, secondo l’ordinamento dell’Ente
e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

2. In mancanza della stipulazione della convenzione di cui al comma precedente
il SINDACO, previo assenso dell’interessato, può conferire al Segretario
dell’Ente le funzioni di Direttore Generale. La durata dell’incarico,
non può eccedere quella del mandato elettivo del SINDACO.

3. Competono al Direttore Generale:

a) L’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal SINDACO;

b) La sovrintendenza alla gestione amministrativa dell’Ente perseguendo
livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di servizio
che rispondono al medesimo delle funzioni loro assegnate;

c) La collaborazione con la GIUNTA COMUNALE alla stesura del Piano Esecutivo
di Gestione o strumento analogo e alla predisposizione del piano dettagliato
degli obiettivi;

d) La gestione del rapporto di lavoro dei responsabili degli uffici e servizi,
l’autorizzazione alle missioni, le prestazioni di lavoro straordinario,
i congedi ed i permessi;

e) La gestione dei processi di mobilità intersettoriale del personale;

f) La promozione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili
degli uffici e dei servizi con l’adozione delle sanzioni secondo quanto
previsto dal REGOLAMENTO e dai contratti collettivi di lavoro;

g) Le altre funzioni previste dalla legge e dal REGOLAMENTO sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.


Articolo 42 Responsabili di uffici e servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati, secondo quanto dispone il REGOLAMENTO
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nei soggetti preposti alla
direzione delle articolazioni della struttura comunale.

2. Essi sono nominati dal SINDACO con provvedimento motivato secondo criteri
di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi
dell’amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.

3. I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, nell’ambito delle
competenze ad essi assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’Ente
e ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore
Generale, se nominato, dal SINDACO e dalla GIUNTA.

4. In particolare, nell’esercizio dei compiti ad essi attribuiti dalla
legge, i Responsabili degli uffici e dei servizi:

a) Organizzano gli uffici ed i servizi ad essi assegnati, in base alle indicazioni
ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo
le direttive impartite dal SINDACO e dalla GIUNTA;

b) Esercitano attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento,
vigilanza e controllo della struttura organizzativa cui sono preposti, al fine
di garantire la legalità, l’imparzialità, l’economicità,
la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività degli
uffici e dei procedimenti amministrativi di propria competenza;

c) Pongono in essere tutti gli atti ed i provvedimenti gestionali ad essi attribuiti
dalla legge, che non siano assegnati mediante il REGOLAMENTO degli uffici e
dei servizi o con provvedimento del SINDACO, al Segretario Comunale;

d) Gestiscono il rapporto di lavoro dei dipendenti assegnati alla propria struttura
con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

e) Sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell’efficienza
della gestione.

5. Il REGOLAMENTO di organizzazione degli uffici e dei servizi, individua forme
e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna dell’ente,
le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa,
i rapporti reciproci tra gli uffici e tra questi e gli altri organi dell’Ente
e disciplina le modalità per la nomina e la Revoca dei Responsabili degli
uffici e dei servizi.


Articolo 43 Incarichi dirigenziali di alta specializzazione


1. La GIUNTA COMUNALE, nelle forme, con i limiti e le modalità previste
dalla legge, e dal REGOLAMENTO sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione
con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione,
nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe
professionalità.

2. La GIUNTA COMUNALE nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi
può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal REGOLAMENTO,
la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a
tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato,
salvo che non lo consentano apposite norme di legge.


Articolo 44 Collaborazioni esterne

1. Il REGOLAMENTO può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto
di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati
e con convenzioni a termine.

2. Le norme REGOLAMENTARI per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che
non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per
la determinazione del relativo trattamento economico.


Articolo 45 Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il REGOLAMENTO può prevedere la costituzione di Uffici posti alle
dirette dipendenze del SINDACO, della GIUNTA COMUNALE o degli Assessori, per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti
a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi
nelle situazioni strutturate deficitarie.

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