CAPO II ORGANI ELETTIVI E LORO ATTRIBUZIONI
Articolo 7 Organi
1. Sono organi di governo del COMUNE di BREGANZE il CONSIGLIO COMUNALE, la GIUNTA
COMUNALE, il SINDACO; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e
dal presente STATUTO.
2. Il CONSIGLIO COMUNALE è organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo.
3. Il SINDACO è responsabile dell’Amministrazione ed è il
legale rappresentante del COMUNE; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale
di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La GIUNTA COMUNALE è organo di collaborazione con il SINDACO nell’esercizio
delle funzioni di Governo e svolge attività propositive e o d’impulso
nei confronti del CONSIGLIO COMUNALE.
5. Il comportamento degli Amministratori, nell’esercizio delle loro funzioni,
deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona
amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze
e le responsabilità spettanti agli organi politici e quelle spettanti
agli organi burocratici dell’Ente.
Articolo 8 Il CONSIGLIO COMUNALE
1. Il CONSIGLIO COMUNALE è dotato di autonomia organizzativa e funzionale,
rappresentando l’intera comunità delibera l’indirizzo politico-amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il CONSIGLIO COMUNALE è convocato e presieduto dal SINDACO. In caso
di assenza o impedimento del SINDACO le funzioni vicarie sono svolte dal ViceSINDACO.
Nel caso di assenza o impedimento di entrambi tali funzioni sono svolte dall’assessore
anziano come individuato nel presente STATUTO. Al fine di poter assumere l’ufficio
di Presidenza del CONSIGLIO COMUNALE, sia il ViceSINDACO sia l’assessore
anziano devono essere anche consiglieri Comunali. Nel caso in cui nessuno degli
assessori sia anche consigliere, vi provvederà il Consigliere Anziano
come individuato dalla legge.
3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento
del CONSIGLIO COMUNALE sono disciplinati dalla legge.
4. Il CONSIGLIO COMUNALE esercita le potestà e le competenze previste
dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle
modalità ed alle procedure stabiliti nel presente STATUTO e nelle norme
REGOLAMENTARI.
5. Il CONSIGLIO COMUNALE definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del COMUNE presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede
alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono
valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo
dell’organo consiliare.
6. Il CONSIGLIO COMUNALE conforma l‘azione complessiva dell’ente
ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di
assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del CONSIGLIO COMUNALE devono contenere l’individuazione
degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento
e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione
da svolgere.
Articolo 9 Prima adunanza del CONSIGLIO COMUNALE
1. La prima adunanza del nuovo CONSIGLIO COMUNALE immediatamente successiva
alle elezioni avviene su convocazione e sotto la presidenza del SINDACO.
2. La prima adunanza è convocata nel termine perentorio di dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni
dalla convocazione, con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della
seduta.
3. Tale seduta è riservata prioritariamente ai seguenti argomenti:
a) Convalida degli eletti, compreso il SINDACO, ed eventuali surroghe;
b) Giuramento del SINDACO di fronte al CONSIGLIO COMUNALE di osservare lealmente
la Costituzione Italiana;
c) Comunicazione del SINDACO sulla composizione della nuova GIUNTA.
d) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del
SINDACO dei rappresentanti del COMUNE presso Enti Aziende ed Istituzioni.
4. La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare i componenti consiliari
delle cui cause ostative si discute.
5. Non si fa luogo ad altri adempimenti se non dopo aver proceduto alle eventuali
surrogazioni degli ineleggibili e all’avvio del procedimento della decadenza
per gli incompatibili.
Articolo 10 Funzionamento del CONSIGLIO COMUNALE
1. L’attività del CONSIGLIO COMUNALE si svolge in sessioni ordinarie,
straordinarie ed urgenti.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate straordinarie quando lo richiedono
congiuntamente almeno un quinto dei consiglieri in carica: in tal caso il SINDACO
è tenuto ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti proposti,
purché di competenza consiliare. Sono considerate urgenti quando sussistono
motivi rilevanti ed indilazionabili.
3. Il funzionamento del CONSIGLIO COMUNALE è disciplinato dal REGOLAMENTO
nel quadro dei seguenti principi:
a) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno sette giorni prima di
quello fissato per la seduta; le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima
della seduta che deve aver luogo entro quindici giorni dalla data in cui è
pervenuta la richiesta, senza computare il giorno dell’arrivo. In caso
di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo
di almeno 24 ore.
b) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le
questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto
nel territorio del COMUNE; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale ed in caso di impossibilità o irreperibilità, può
essere eseguita anche mediante telegramma, raccomandata o altre modalità
equipollenti previste dal REGOLAMENTO.
c) L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti, da
trattarsi in aggiunta quelli per cui è stata già effettuata la
convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente
e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è
stata convocata la seduta
d) Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno,
salvo che alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia
unanimità di voti per l’inclusione dell’argomento all’ordine
del giorno e tale argomento non comporti preventivo parere dei responsabili
dei servizi.
e) Pubblicità, di norma, delle sedute, salvo i casi e le eccezioni previste
dalla legge e dal REGOLAMENTO. Nel caso di valutazioni ed apprezzamenti su “persone”,
il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta segreta”;
f) Votazione, di norma, palese, salvo i casi concernenti persone, quando sia
esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione
da questi svolta.
g) Validità delle deliberazioni assunte a maggioranza dei voti favorevoli
sui contrari dei consiglieri votanti, salvo maggioranze qualificate che siano
richieste espressamente dalla legge o dallo STATUTO;
h) Computo fra i presenti e non fra i votanti degli astenuti volontari od obbligatori;
i) Computo delle schede bianche o nulle, nelle votazioni segrete, ai fini del
numero dei consiglieri votanti;
4. Le sedute del CONSIGLIO COMUNALE possono essere di prima o di seconda convocazione.
Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta
la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal
fine il SINDACO. Per la validità delle sedute di seconda convocazione
è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati,
senza computare a tal fine il SINDACO. E’ fatto, comunque, salvo il rispetto
di maggioranze diverse previste espressamente da norme di legge e dallo STATUTO.
5. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più
nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono la maggioranza dei voti,
escluso il caso in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza,
In caso di parità è eletto il più anziano d’età
6. Nel caso delle nomine di competenza del CONSIGLIO COMUNALE, per le quali
sia prevista la rappresentanza della minoranza o l’applicazione del criterio
proporzionale, negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti
o soggetti a vigilanza del COMUNE, nonché nell’ambito delle commissioni,
anche a carattere consultivo, previste dalla legge, dallo STATUTO o da REGOLAMENTI,
si procede con voto limitato, salvo diverse disposizioni di legge.
7. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti di competenza consiliare devono
avvenire sulla base di proposte corredate da curriculum di ciascun candidato,
da presentarsi prima della riunione del CONSIGLIO COMUNALE.
8. I verbali delle sedute sono curati dal Segretario Comunale e firmati dal
Presidente della seduta e dal Segretario Comunale medesimo.
Articolo 11 Linee programmatiche di mandato
1. Entro tre mesi decorrenti dalla prima seduta del CONSIGLIO COMUNALE il SINDACO,
sentita la GIUNTA, consegna ai capigruppo consiliari le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-
amministrativo.
2. Nei successivi 30 giorni ciascun Consigliere Comunale o gruppo consiliare,
ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo
integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante la presentazione di appositi
emendamenti sui quali il CONSIGLIO COMUNALE è tenuto ad esprimersi entro
i successivi quindici giorni, in sede di approvazione delle linee programmatiche
del mandato.
3. Ogni anno, contestualmente agli adempimenti di approvazione del rendiconto
di gestione il CONSIGLIO COMUNALE verifica l’attuazione delle linee programmatiche
da parte del SINDACO e della GIUNTA. E’ facoltà del CONSIGLIO COMUNALE
provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze
e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale.
Articolo 12 Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all’atto della loro proclamazione,
ovvero, in caso di surroga, non appena adottata la relativa deliberazione dal
CONSIGLIO COMUNALE.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono
regolati dalla legge; essi svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione
a tale carica ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra
elettorale le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al CONSIGLIO COMUNALE
e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto, e sono immediatamente efficaci. Il CONSIGLIO COMUNALE, entro e non oltre
10 giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.
5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive
senza giustificato motivo, comunicato di volta in volta, prima della competente
seduta del CONSIGLIO COMUNALE, sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione
del CONSIGLIO COMUNALE. A tal fine, il SINDACO a seguito dell’avvenuto
accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato,
comunica al medesimo per iscritto l’avvio del procedimento di decadenza.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle
assenze, nonché a fornire al SINDACO eventuali documenti probatori, entro
il termine indicato nella comunicazione scritta che, non può essere inferiore
a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto
tale termine, il CONSIGLIO COMUNALE esamina e delibera l’eventuale decadenza
del Consigliere, tenendo adeguatamente conto delle giustificazioni presentate
dal medesimo.
Articolo 13 Diritti e Doveri dei Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze,
mozioni e proposte di deliberazioni da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE.
2. La proposte di deliberazioni, nel caso prevedano spese, debbono indicare
i mezzi per farvi fronte e debbono essere depositate in segreteria per l’ordinaria
istruttoria e l’acquisizione dei pareri prescritti dalla legge.
3. Per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo
i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del COMUNE, nonché
dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni
utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le
forme stabiliti dal REGOLAMENTO, hanno diritto di prendere visione di tutti
gli atti e documenti e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge.
4. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del CONSIGLIO COMUNALE
e delle commissioni delle quali sono membri.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del CONSIGLIO
COMUNALE e ogni altra comunicazione ufficiale.
6. Ad ogni consigliere comunale è corrisposto un gettone di presenza
che, a richiesta dell’interessato, può essere trasformato in indennità
di funzione a condizione che ciò comporti pari o minori oneri finanziari
a carico del COMUNE. Spetta al CONSIGLIO COMUNALE definire l’entità
del gettone di presenza dei consiglieri, l’eventuale indennità
di funzione e le detrazioni per assenze ingiustificate.
Articolo 14 Commissioni Consiliari
1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni, il CONSIGLIO COMUNALE può
avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale.
2. Le commissioni distinte in permanenti, temporanee e di indagine sono disciplinate,
nei poteri, nell’organizzazione, nello svolgimento e nella pubblicità
dei lavori, nella durata, da apposito REGOLAMENTO.
3. Alle commissioni partecipano, se richiesti, il Segretario Comunale e i responsabili
degli uffici e dei servizi, competenti nelle materie oggetto di trattazione.
Possono, altresì, essere invitati a partecipare alle riunioni delle Commissioni,
esperti sulle tematiche su cui verte la discussione, esterni all’Ente
e rappresentanti di categoria interessati all’argomento.
4. Le commissioni di indagine, sono costituite a maggioranza assoluta dei componenti
del CONSIGLIO COMUNALE, sono composte da tre consiglieri: due designati dalla
maggioranza ed uno dalle minoranze e sono presiedute dal consigliere appartenente
ai gruppi di minoranza.
5. Le commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli
atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare
dipendenti o rappresentanti del COMUNE presso Enti, Aziende ed istituzioni,
la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al CONSIGLIO
COMUNALE le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo.
Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima
seduta utile del CONSIGLIO COMUNALE.
Articolo 15 Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi formati da almeno tre componenti,
salvo quanto previsto al successivo comma, nominano il capogruppo e ne danno
comunicazione al SINDACO ed al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti
tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati
nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei
consiglieri, non appartenenti alla GIUNTA, che abbiano riportato il maggior
numero di preferenze.
2. Nel caso che una lista presentata abbia avuto eletto uno o due consiglieri,
a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un
gruppo consiliare.
3. E’ istituita la conferenza dei capigruppo, convocata e presieduta dal
SINDACO, allo scopo di fornire adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari sulle questioni sottoposte al CONSIGLIO COMUNALE.
Articolo 16 Giunta Comunale
1. La GIUNTA COMUNALE collabora con il SINDACO nel governo del COMUNE; è
organo propositivo e di impulso per il CONSIGLIO COMUNALE e impronta la propria
attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La GIUNTA COMUNALE adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi
e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali
ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal CONSIGLIO COMUNALE.
In particolare, la GIUNTA COMUNALE esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.
3. La GIUNTA COMUNALE riferisce annualmente al CONSIGLIO COMUNALE sulla sua
attività.
Articolo 17 Composizione della Giunta Comunale
1. La GIUNTA COMUNALE è composta dal SINDACO e da un numero massimo di
sei Assessori, di cui uno è investito della carica di ViceSINDACO.
2. Gli assessori sono scelti e nominati dal SINDACO tra i Consiglieri o tra
soggetti esterni al CONSIGLIO COMUNALE, purché in possesso dei requisiti
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti
dalla legge per la carica di Consigliere.
3. Gli Assessori non consiglieri, per quanto concerne le materie attribuite
alla competenza della GIUNTA, godono dei medesimi diritti e prerogative spettanti
agli altri componenti della GIUNTA COMUNALE medesima; possono partecipare alle
sedute del CONSIGLIO COMUNALE per illustrare argomenti di propria competenza
ed intervenire nella discussione, con gli stessi limiti e modalità previsti
per i Consiglieri, ma non hanno diritto di voto.
4. La GIUNTA COMUNALE può validamente riunirsi e deliberare anche prima
della convocazione del CONSIGLIO COMUNALE per la convalida degli eletti.
Articolo 18 Nomina della Giunta Comunale
1. Il ViceSINDACO e gli altri componenti della GIUNTA COMUNALE sono nominati
dal SINDACO e presentati al CONSIGLIO COMUNALE nella prima seduta successiva
alle elezioni.
2. Nel caso di nomina di Assessori non consiglieri, spetta al SINDACO la verifica
del possesso dei requisiti di eleggibilità dei componenti della GIUNTA.
3. Ad ogni effetto previsto dalle leggi, dallo STATUTO e dai REGOLAMENTI, l’anzianità
degli assessori è determinata secondo l’ordine progressivo contenuto
nell’atto di nomina del SINDACO.
4. Il SINDACO può revocare uno o più Assessori, dandone motivata
comunicazione al CONSIGLIO COMUNALE e sostituisce entro venti giorni gli Assessori
revocati o dimissionari.
5. Le dimissioni degli Assessori sono irrevocabili ed hanno effetto dalla loro
presentazione al SINDACO.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge; non possono comunque far parte della GIUNTA COMUNALE coloro che
abbiano tra loro o con il SINDACO rapporti di parentela entro il terzo grado,
di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
7. Salvi i casi di revoca da parte del SINDACO, la GIUNTA COMUNALE rimane in
carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo
del CONSIGLIO COMUNALE.
Articolo 19 Funzionamento della Giunta Comunale
1. La GIUNTA COMUNALE è convocata e presieduta dal SINDACO che stabilisce
l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti
proposti dai singoli assessori. Le sedute della GIUNTA COMUNALE non sono pubbliche.
2. In caso d’assenza del SINDACO, la GIUNTA COMUNALE è presieduta
dal ViceSINDACO o in sua assenza od impedimento dall’assessore anziano.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della GIUNTA COMUNALE
sono stabiliti in modo informale dalla stessa e sono applicabili i criteri previsti
per il funzionamento del CONSIGLIO COMUNALE. Le sedute sono valide se sono presenti
almeno la metà dei componenti in carica e le relative deliberazioni sono
adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità
di voti prevale il voto espresso del SINDACO.
4. Le deliberazioni della GIUNTA COMUNALE sono sottoscritte dal Presidente della
seduta e dal Segretario Comunale.
Articolo 20 Competenze della Giunta Comunale
1. La GIUNTA COMUNALE collabora con il SINDACO nel governo del COMUNE e compie
tutti gli atti rientranti ai sensi di legge, nelle funzioni degli organi di
governo, che non siano riservati al CONSIGLIO COMUNALE e non rientrino nelle
competenze attribuite al SINDACO, al Segretario Comunale, al direttore od ai
responsabili dei servizi comunali.
2. La GIUNTA COMUNALE opera in modo collegiale, fermo restando le attribuzioni
e le responsabilità dei singoli Assessori derivanti dall’eventuale
delega sindacale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal
CONSIGLIO COMUNALE e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge
e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità
ed alle procedure stabiliti nel presente STATUTO e nelle norme REGOLAMENTARI.
3. La GIUNTA, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo
e delle funzioni organizzative:
a) Predispone gli elementi per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
e del rendiconto della gestione, nonché degli altri atti di programmazione
di competenza del CONSIGLIO COMUNALE;
b) Definisce gli obiettivi gestionali ed i programmi da attuare nel periodo
di riferimento ed assegna gli stessi, insieme alle risorse finanziarie, strumentali
ed umane necessarie alla loro realizzazione, ai Responsabili degli Uffici e
dei Servizi e al Segretario-Direttore Generale;
c) Indirizza i processi di mobilità del personale interno, sentiti il
Segretario ed i Responsabili dei Servizi;
d) Impartisce le direttive a cui i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e
il Segretario–Direttore, dovranno attenersi nella gestione;
e) Definisce la dotazione organica suddivisa per categorie e figure professionali
e delibera il piano del fabbisogno del personale;
f) Approva il REGOLAMENTO per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
g) Nomina i componenti della delegazione di parte pubblica per la contrattazione
decentrata e ne designa il Presidente;
h) Approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche
e le relative varianti sostanziali in corso d’opera;
i) Definisce i criteri per l’affidamento degli incarichi professionali
di carattere fiduciario e per la nomina dei componenti delle commissioni di
concorso;
j) Costituisce, a vantaggio di terzi, diritti reali su beni appartenenti al
patrimonio disponibile del COMUNE; acquisisce a vantaggio del COMUNE, diritti
reali su beni immobili di terzi;
k) Determina i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
l) Dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
m) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero
fra gli organi gestionali dell’Ente;
n) Preleva somme dal fondo di riserva nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
Articolo 21 Il Sindaco
1. Il SINDACO è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità,
di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla
carica.
2. Egli rappresenta il COMUNE ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato,
ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali,
nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il SINDACO esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo STATUTO,
dai REGOLAMENTI e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al COMUNE. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali
ed esecutive.
4. Il SINDACO, sulla base degli indirizzi stabiliti dal CONSIGLIO COMUNALE,
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del
COMUNE presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il SINDACO è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi
dal CONSIGLIO COMUNALE, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione
e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare
riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al SINDACO, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente STATUTO
e dai REGOLAMENTI attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza
e poteri di organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Articolo 22 Attribuzioni di amministrazione
1. Il SINDACO ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare
le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è
l’Organo responsabile dell’Amministrazione del COMUNE.
2. In particolare il SINDACO:
a) Rappresenta legalmente l’Ente anche processualmente e può delegare
tale rappresentanza sia agli amministratori, sia al segretario o responsabili
dei servizi, con delega speciale o generale;
b) Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del COMUNE
nonché l’attività della GIUNTA COMUNALE e dei singoli Assessori;
c) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti
i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il CONSIGLIO COMUNALE;
d) Convoca i comizi per i referendum comunali;
e) Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
f) Emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie
o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi
di emergenza previsti dalla legge;
g) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
h) Conferisce e revoca al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale
nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina
del direttore;
i) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive
e verificabili.
Articolo 23 Attribuzioni di vigilanza
1. Il SINDACO nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche
riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società
per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle
stesse, informandone il CONSIGLIO COMUNALE.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del COMUNE e promuove, direttamente
od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini
e le verifiche amministrative sull’intera attività del COMUNE.
3. Il SINDACO promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al COMUNE, svolgano
le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal CONSIGLIO COMUNALE
ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla GIUNTA.
Articolo 24 Attribuzioni di organizzazione
1. Il SINDACO nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione, stabilisce
gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del CONSIGLIO COMUNALE,
ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando
la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.
2. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal SINDACO presieduti, nei limiti previsti
dalle leggi.
3. Propone argomenti da trattare in GIUNTA, ne dispone la convocazione e la
presiede.
4. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE
in quanto di competenza consiliare.
Articolo 25 Vicesindaco
1. Il SINDACO, all’atto della nomina della GIUNTA COMUNALE designa, tra
gli assessori, il viceSINDACO che ha la delega generale per l’esercizio
di tutte le funzioni del SINDACO, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
2. Nel caso di impedimento o di assenza anche del ViceSINDACO, il SINDACO è
sostituito dall’assessore anziano, individuato secondo l’ordine
progressivo contenuto nell’atto di nomina della GIUNTA.
Articolo 26 Incarichi e deleghe agli assessori
1. Il SINDACO può conferire con atto scritto specifiche deleghe od incarichi
ai singoli assessori, nelle materie che la legge o lo STATUTO riservano alla
sua competenza ed in determinati settori omogenei dell’attività
della GIUNTA, nonché, di sovrintendere al funzionamento degli uffici
e servizi nei medesimi settori, riferendone al SINDACO ed alla GIUNTA COMUNALE.
2. La delega è conferita con atto scritto e necessita di accettazione
da parte del delegato.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
Articolo 27 Mozione di sfiducia
1. Il voto del CONSIGLIO COMUNALE contrario a una proposta del SINDACO o della
GIUNTA COMUNALE non ne comporta le dimissioni.
2. Il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei Consiglieri assegnati al COMUNE di BREGANZE, senza computare a tal
fine il SINDACO.
4. La Mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario
comunale è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta dalla sua presentazione, va notificata al SINDACO, agli Assessori ed
ai Capigruppo consiliari.
5. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del CONSIGLIO
COMUNALE e alla nomina di un commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.
Articolo 28 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal SINDACO al CONSIGLIO COMUNALE, mediante
acquisizione al protocollo comunale, diventano irrevocabili decorsi venti giorni
dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento
del CONSIGLIO COMUNALE, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del SINDACO è accertato da una commissione
di tre persone, di cui una espressione delle minoranze, eletta dal CONSIGLIO
COMUNALE e composta da soggetti estranei al CONSIGLIO COMUNALE, di specifica
competenza, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal ViceSINDACO
o, in mancanza, da chi è abilitato a sostituirlo che vi provvede di intesa
con i Gruppi Consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al CONSIGLIO
COMUNALE sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il CONSIGLIO COMUNALE si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo
sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci
giorni dalla presentazione.
Articolo 29 Divieto di incarichi e consulenze
1. Al SINDACO, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato di
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti
o sottoposti a controllo e vigilanza del COMUNE di BREGANZE.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e
affini sino al quarto grado, senza che ciò comporti comunque l’obbligo
di uscire dall’aula. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi
in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o di parenti o
affini entro il quarto grado.