Breganze Comune di Breganze

versione accessibile

(Alt-c) Home -> Comune -> Statuto Comunale 

CAPO V e VI


CAPO V LA RESPONSABILITA’

Articolo 46 Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al COMUNE i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il SINDACO, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del SINDACO.

Articolo 47 Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai REGOLAMENTI, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il COMUNE abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per REGOLAMENTO.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del COMUNE, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 48 Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del COMUNE o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del COMUNE deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di REGOLAMENTO.

CAPO VI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 49 Gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale
1. Il COMUNE può istituire e gestire servizi pubblici di rilevanza industriale, che abbiano per oggetto produzione di beni o l’erogazione di servizi, tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini.
2. Le disposizioni del presente STATUTO relativamente alla gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriate si applicano in accordo con le disposizioni previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali e comunitarie.

Articolo 50 Proprietà e gestione delle reti e degli impianti destinati ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale
1. Il COMUNE, anche in forma associata con altri enti locali, detiene la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza industriale
2. Il COMUNE non può cedere proprietà delle reti e delle dotazioni dei servizi pubblici di rilevanza industriale, se non a società di capitali di cui, anche in forma associata con altri enti locali, detiene la maggioranza delle quote o azioni, che rimane incedibile.
3. Le normative di settore stabiliscono i casi in cui l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, può essere separata dall’attività di erogazione del servizio.
4. Se l’attività di gestione delle reti è separata dall’attività di erogazione del servizio, il COMUNE, anche in forma associata con altri enti locali, si avvale per la gestione stessa di società di capitali costituite con la maggioranza di enti locali associati a cui affidare direttamente l’attività di gestione delle reti oppure di imprese idonee da individuare con gara ad evidenza pubblica.

Articolo 51 Erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale
1. L’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, si svolge in regime concorrenza, e avviene secondo le discipline di settore, mediante conferimento del servizio a società di capitali individuate con gare ad evidenza pubblica, con l’esclusione delle società di gestione delle reti medesime.
2. I rapporti tra il COMUNE, anche in forma associata, con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolate da contratti di servizio, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire ed adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
3. L’eventuale partecipazione del COMUNE in società di erogazione di servizi può essere liberamente ceduta in tutto od in parte, senza che ciò comporti effetti sulla durata delle concessioni o degli affidamenti.

Articolo 52 Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale
1. Il COMUNE può istituire e gestire servizi pubblici privi di rilevanza industriale che abbiano per oggetto produzione di beni e di servizi o l’esercizio di attività, rivolte a realizzare fini di utilità sociale e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini, ed in relazione alle disposizioni previste per i singoli settori.
2. A tale scopo può promuovere forme di consultazione e di cooperazione con altri enti.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere all’affidamento ad istituzione, azienda speciale, o società di capitali ;
b) A mezzo d’istituzione;
c) A mezzo d’azienda speciale, anche consortile;
d) A mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal COMUNE, anche in forma associata con altri enti locali;
e) A mezzo di affidamento diretto, per i servizi culturali e del tempo libero, ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal COMUNE.
f) A mezzo di convenzioni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, è effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente STATUTO, privilegiando le forme sovracomunali.

Articolo 53 Istituzioni
1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del COMUNE, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal SINDACO che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Agli amministratori delle Istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il COMUNE.
5. Il CONSIGLIO COMUNALE, all’atto della costituzione dell’Istituzione le conferisce il capitale di dotazione, ne determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal CONSIGLIO COMUNALE e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal REGOLAMENTO approvato dal CONSIGLIO COMUNALE.
7. Il REGOLAMENTO può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Articolo 54 Aziende speciali
1. Il CONSIGLIO COMUNALE può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
3. Lo Statuto delle Aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
4. Sono organi delle Aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.
5. Il Presidente e gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dal SINDACO fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
6. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
7. Il CONSIGLIO COMUNALE provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Aziende speciali, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
8. Il CONSIGLIO COMUNALE approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle Aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
9. Gli amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal CONSIGLIO COMUNALE.
10. Il COMUNE può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
11. A questo fine il CONSIGLIO COMUNALE approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, unitamente allo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al COMUNE degli atti fondamentali al fine della pubblicazione nell’albo pretorio degli enti contraenti. Il SINDACO od un suo delegato fa parte dall’Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Articolo 55 Società di capitali
1. Il CONSIGLIO COMUNALE può approvare la partecipazione dell’Ente a società di capitali per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal CONSIGLIO COMUNALE e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il COMUNE sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. Il SINDACO o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.
5. Il CONSIGLIO COMUNALE provvede a verificare annualmente l'andamento della società di capitali ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 56 Convenzioni
1. Il CONSIGLIO COMUNALE, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Comune di Breganze

Altre pagine

sito principale



Redazione


Link Utili



pasubio tecnologia
sitengine telemar
Pasubio Servizi Srl P.IVA 02681000242