Comune di Breganze
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CAPO V LA RESPONSABILITA’
Articolo 46 Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al COMUNE
i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il SINDACO, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano
a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo
comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando
tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità
e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile
di servizio la denuncia è fatta a cura del SINDACO.
Articolo 47 Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali
che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai REGOLAMENTI,
cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente
obbligati a risarcirlo.
2. Ove il COMUNE abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato
dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo
contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario,
del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia
nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di
omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l’amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per REGOLAMENTO.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi
collegiali del COMUNE, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri
del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità
è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio
dissenso.
Articolo 48 Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del COMUNE
o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca,
senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del COMUNE deve rendere
il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite
nelle norme di legge e di REGOLAMENTO.
CAPO VI SERVIZI PUBBLICI
Articolo 49 Gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale
1. Il COMUNE può istituire e gestire servizi pubblici di rilevanza industriale,
che abbiano per oggetto produzione di beni o l’erogazione di servizi,
tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini.
2. Le disposizioni del presente STATUTO relativamente alla gestione dei servizi
pubblici di rilevanza industriate si applicano in accordo con le disposizioni
previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali e comunitarie.
Articolo 50 Proprietà e gestione delle reti e degli impianti
destinati ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale
1. Il COMUNE, anche in forma associata con altri enti locali, detiene la proprietà
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio
dei servizi pubblici di rilevanza industriale
2. Il COMUNE non può cedere proprietà delle reti e delle dotazioni
dei servizi pubblici di rilevanza industriale, se non a società di capitali
di cui, anche in forma associata con altri enti locali, detiene la maggioranza
delle quote o azioni, che rimane incedibile.
3. Le normative di settore stabiliscono i casi in cui l’attività
di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi
pubblici locali di rilevanza industriale, può essere separata dall’attività
di erogazione del servizio.
4. Se l’attività di gestione delle reti è separata dall’attività
di erogazione del servizio, il COMUNE, anche in forma associata con altri enti
locali, si avvale per la gestione stessa di società di capitali costituite
con la maggioranza di enti locali associati a cui affidare direttamente l’attività
di gestione delle reti oppure di imprese idonee da individuare con gara ad evidenza
pubblica.
Articolo 51 Erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale
1. L’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale,
si svolge in regime concorrenza, e avviene secondo le discipline di settore,
mediante conferimento del servizio a società di capitali individuate
con gare ad evidenza pubblica, con l’esclusione delle società di
gestione delle reti medesime.
2. I rapporti tra il COMUNE, anche in forma associata, con le società
di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e
degli impianti sono regolate da contratti di servizio, che dovranno prevedere
i livelli dei servizi da garantire ed adeguati strumenti di verifica del rispetto
dei livelli previsti.
3. L’eventuale partecipazione del COMUNE in società di erogazione
di servizi può essere liberamente ceduta in tutto od in parte, senza
che ciò comporti effetti sulla durata delle concessioni o degli affidamenti.
Articolo 52 Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale
1. Il COMUNE può istituire e gestire servizi pubblici privi di rilevanza
industriale che abbiano per oggetto produzione di beni e di servizi o l’esercizio
di attività, rivolte a realizzare fini di utilità sociale e a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, tenendo
prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini, ed in relazione alle disposizioni
previste per i singoli settori.
2. A tale scopo può promuovere forme di consultazione e di cooperazione
con altri enti.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno procedere all’affidamento ad istituzione, azienda
speciale, o società di capitali ;
b) A mezzo d’istituzione;
c) A mezzo d’azienda speciale, anche consortile;
d) A mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal COMUNE,
anche in forma associata con altri enti locali;
e) A mezzo di affidamento diretto, per i servizi culturali e del tempo libero,
ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal COMUNE.
f) A mezzo di convenzioni, nonché in ogni altra forma consentita dalla
legge.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, è effettuata
previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla
legge e dal presente STATUTO, privilegiando le forme sovracomunali.
Articolo 53 Istituzioni
1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del COMUNE, privi di personalità
giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente
ed il direttore.
3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal SINDACO che può revocarli
per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità
rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Agli amministratori delle Istituzioni si applicano le previsioni in materia
di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri
comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante
il COMUNE.
5. Il CONSIGLIO COMUNALE, all’atto della costituzione dell’Istituzione
le conferisce il capitale di dotazione, ne determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali
e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione,
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
CONSIGLIO COMUNALE e secondo le modalità organizzative e funzionali previste
dal REGOLAMENTO approvato dal CONSIGLIO COMUNALE.
7. Il REGOLAMENTO può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini
o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.
Articolo 54 Aziende speciali
1. Il CONSIGLIO COMUNALE può deliberare la costituzione di Aziende speciali,
dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale,
e ne approva lo Statuto.
2. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza,
di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di competenza delle Aziende
speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale,
previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore
qualità dei servizi.
3. Lo Statuto delle Aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento,
le attività ed i controlli.
4. Sono organi delle Aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente,
il Direttore ed il Collegio di revisione.
5. Il Presidente e gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dal
SINDACO fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere
comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti,
per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
6. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti
dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
7. Il CONSIGLIO COMUNALE provvede alla nomina del collegio dei revisori dei
conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle Aziende speciali, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
8. Il CONSIGLIO COMUNALE approva altresì i bilanci annuali e pluriennali,
i programmi ed il conto consuntivo delle Aziende speciali ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
9. Gli amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati soltanto
per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità
rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate
dal CONSIGLIO COMUNALE.
10. Il COMUNE può partecipare alla costituzione di consorzi con altri
enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le
norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
11. A questo fine il CONSIGLIO COMUNALE approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione, unitamente allo Statuto del consorzio che deve
disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione
al COMUNE degli atti fondamentali al fine della pubblicazione nell’albo
pretorio degli enti contraenti. Il SINDACO od un suo delegato fa parte dall’Assemblea
del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
Articolo 55 Società di capitali
1. Il CONSIGLIO COMUNALE può approvare la partecipazione dell’Ente
a società di capitali per la gestione di servizi pubblici, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere
approvati dal CONSIGLIO COMUNALE e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività
dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il COMUNE sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza
tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli
interessi dei consumatori e degli utenti.
4. Il SINDACO o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza
dell’Ente.
5. Il CONSIGLIO COMUNALE provvede a verificare annualmente l'andamento della
società di capitali ed a controllare che l'interesse della collettività
sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla
società medesima.
Articolo 56 Convenzioni
1. Il CONSIGLIO COMUNALE, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni
statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato
servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie.
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