Comune di Breganze
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STATUTO DEL COMUNE DI BREGANZE |
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 Oggetto dello STATUTO
1. Il presente STATUTO detta le disposizioni fondamentali per l’organizzazione
del COMUNE di BREGANZE nell’ambito dei principi fissati dalla legge e
secondo quanto disposto dal Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
T.U.EE.LL.( D.Lgs. 18.8.2000, n.267)
2. Le disposizioni statutarie sono attuate con appositi REGOLAMENTI.
Articolo 2 Autonomia statutaria
1. Il COMUNE di BREGANZE è ente locale autonomo, che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il COMUNE di BREGANZE:
a) Ha autonomia Statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa;
b) Ha autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio STATUTO,
dei propri REGOLAMENTI e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
c) E’ titolare, secondo il principio di sussidiarietà di funzioni
proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo
cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente
e funzionalmente più vicina ai cittadini.
Articolo 3 Territorio e sede comunale
1. Il COMUNE di BREGANZE comprende il capoluogo ed i centri abitati di Maragnole
e Mirabella, secondo la delimitazione del piano topografico, di cui all'articolo
9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di
Statistica.
2. La circoscrizione territoriale del COMUNE di BREGANZE può essere modificata
con legge della Regione Veneto a condizione che le popolazioni interessate siano
sentite ed esprimano la propria volontà mediante referendum promosso
dall'amministrazione comunale.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato a BREGANZE capoluogo.
4. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche negli altri centri abitati
del COMUNE di BREGANZE.
5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale;
esse possono tenersi in sedi diverse in caso di necessità o per esigenze
particolari, previa adeguata pubblicizzazione.
Articolo 4 Stemma e gonfalone
1. Il COMUNE negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di BREGANZE
e con lo stemma concesso con D.P.C.M. 30 maggio 1930.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal SINDACO
o da suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia
autorizzata con D.P.C.M. 17 ottobre 1961.
3. L’uso e la riproduzione dello stemma da parte di Associazioni ed Enti
operanti nel COMUNE, per fini non istituzionali, può essere autorizzato
con decreto del SINDACO soltanto ove sussista un pubblico interesse nel rispetto
delle norme di legge vigenti.
4. All’interno della sala consiliare e all’esterno del Municipio
saranno esposte le bandiere italiana, europea, della regione Veneto secondo
la normativa vigente.
Articolo 5 Finalità
1. Spettano al COMUNE di BREGANZE tutte le funzioni amministrative che riguardano
la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
2. Il COMUNE promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale
ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi
della Costituzione Italiana, secondo i principi di libertà, uguaglianza,
solidarietà e giustizia
3. Il COMUNE persegue la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle
forze sociali, politiche, economiche e sindacali all’attività amministrativa.
Fonda la sua azione sui principi di efficienza, economicità, efficacia,
trasparenza, partecipazione e responsabilità.
4. In particolare il COMUNE di BREGANZE ispira la sua azione ai seguenti criteri
e principi:
a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo
della persona umana, l’eguaglianza degli individui e l’effettiva
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica,
sociale e culturale della comunità Breganzese;
b) Sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza
sociale e di tutela attiva di persone disagiate e svantaggiate;
c) Superamento di ogni discriminazione fra i sessi, anche tramite la promozione
di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità tra uomo
e donna;
d) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della
popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione
giovanile e anziana;
e) Tutela e sviluppo delle risorse naturali ed ambientali del proprio territorio,
in relazione al particolare valore paesaggistico della fascia collinare e dal
ruolo svolto in sede locale dall’agricoltura, anche mediante la valorizzazione
delle produzioni tipiche, per garantire alla collettività una migliore
qualità della vita;
f) Promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica in particolare
nei settori dell’industria, artigianato e terziario, per lo sviluppo dell’economia
locale.
5. Il COMUNE riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei
popoli. A tal fine promuove e favorisce la cultura della pace e dei diritti
umani, mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione,
con il sostegno delle associazioni che agiscono nella solidarietà, per
la pace e per i diritti umani, in conformità a quanto sancito dalla Costituzione
Italiana e dalla Regione Veneto.
6. Il COMUNE di BREGANZE, per il raggiungimento dei suddetti fini, promuove
anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali,
anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi comunitari e
internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del
gemellaggio.
Articolo 6 Programmazione e cooperazione
1. Il COMUNE di BREGANZE coordina la propria politica di programmazione con
l’Unione Europea, lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri enti
territoriali come metodo ordinatore della propria attività e attua il
programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio
territorio.
2. Il COMUNE persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti
della programmazione, della pubblicità e della trasparenza avvalendosi
dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali,
operanti sul suo territorio, nonché, mediante la partecipazione democratica
dei cittadini.
3. Il COMUNE, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, promuove la
collaborazione con il comuni vicini, con la Comunità Montana di cui fa
parte e con gli altri Enti sovra comunali, con la Provincia e con la Regione,
informata ai principi di pari dignità, complementarietà e sussidiarietà
fra le diverse sfere di autonomia, anche a mezzo di forme associative quali
Convenzioni, Consorzi, Unioni di comuni, Esercizio associato di funzioni e servizi
e Accordi di Programma, come definite dalla legge.
4. Il CONSIGLIO COMUNALE può delegare alla Comunità Montana l’esercizio
di funzioni del COMUNE