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Bonus bebè

L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

Di cosa si tratta

L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Chi può ottenerlo

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

Chi lo eroga

Il Bonus viene erogato direttamente dall’ INPS.

Cosa bisogna fare per ottenerlo

La domanda di assegno si presenta all’INPS, attraverso il servizio online dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito.
In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center dell’INPS;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda di assegno di natalità può essere presentata dal genitore entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.

Tempi di erogazione

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Riferimenti normativi e legislativi

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, .
Art. 1, commi 340 e 341, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Art. 1, comma 362, legge 30 dicembre 2020, n. 178

Ultima modifica: venerdì, 03 novembre 2023

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