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Bonus asilo nido

Informazioni su bonus asilo nido e bonus per forme di supporto presso la propria abitazione.

Bonus asilo nido - Di cosa si tratta

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Chi può ottenerlo

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana;
  • cittadinanza UE;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l’Istituto, in ottemperanza alle pronunce degli organi giudiziari ed in attesa delle definitive decisioni in materia, provvede – allo stato – all’esame delle domande presentate anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo);
  • carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;

Chi lo eroga

Il bonus è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.

Bonus per forme di supporto presso la propria abitazione - di cosa si tratta

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.  

Erogazione dei bonus

I bonus richiesti, possono essere erogati, nel limite di spesa indicato, secondo l’ordine di presentazione della domanda online.
Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.
L’INPS provvede alla corresponsione dei bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).
L’erogazione dei bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

Cosa bisogna fare per ottenerlo

La domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato, o in alternativa presso gli enti di patronato.

Riferimenti normativi e legislativi

Articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232
L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160

Ultima modifica: venerdì, 03 novembre 2023

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