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Assegno unico e universale per i figli a carico

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico.

Assegno unico e universale per i figli a carico

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a  decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico. Tale misura  costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di  marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla  base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione  economica equivalente (ISEE).

A chi è rivolto

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata a prescindere dall’appartenenza del  soggetto a una specifica categoria di lavoro.  
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino  al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, si intendono quelli facenti parte  del nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, per poter beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della  presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

  1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  2. svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito  complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolgimento del servizio civile universale;

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a  prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).  
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale,  a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o  da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato

Requisiti

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per  tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di  cittadinanza, residenza e soggiorno:

  1. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare  del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno  Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a  svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso  di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore  a sei mesi;
  2. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. sia residente e domiciliato in Italia;
  4. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia  titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata  almeno semestrale.

Compatibilità dell’assegno con il Reddito di cittadinanza

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l’assegno  unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo;

Quando fare domanda

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio  2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto  all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati  dal mese di marzo.

Come fare domanda

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per  ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità  di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma  restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi  sopravvenuti.  
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del  sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di  identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il  numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi  gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Modalità di erogazione dell'assegno

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva,  in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account  Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi  dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area).

Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:

  • conto corrente bancario;
  • conto corrente postale;
  • carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  • libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto  l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione  medesima.  
Per i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza l’importo sarà accredito direttamente sulla carta.
Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022,  sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11  dicembre 2016, n. 232);
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349  dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori  (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con  riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di  febbraio;
  • cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui  Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
  • sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che  dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli  di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Quanto spetta

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare  del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla  mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a  quello di presentazione.

Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della  domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati auto dichiarati nel modello di domanda ai sensi  dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo  restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

  • ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli  arretrati a partire dal mese di marzo;
  • ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore  dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  • assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene  calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021  (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

 

Video tutorial dell’INPS - https://youtu.be/1PKXRk5vCHw

RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.

Legge 1°aprile 2021, n.46 ;
Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n.230 ;
Decreto legge n.4 del 27 gennaio 2022.

Ultima modifica: venerdì, 03 novembre 2023

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