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Assegno per i nuclei famigliari con almeno 3 figli minori

Scarica e compila il modulo per la domanda dell'assegno di per i nuclei famigliari con almeno 3 figli minori.

Descrizione

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

PER L’ANNO 2022 SI POTRA’ FARE DOMANDA SOLAMENTE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO IN QUANTO LA PRESENTE MISURA  E’ STATA SOSTITUITA DALL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE CHE DECORRE DAL MESE DI MARZO 2022DI COSA SI TRATTA

E’ un assegno erogato a sostegno di famiglie con almeno tre figli minorenni concesso dai Comuni e pagato dall’Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

CHI PUO’ OTTENERLO

Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare:
I nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
I nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;
I nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno e stabiliti annualmente:
Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il pagamento all’Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente.
Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

CHI LO EROGA

L’assegno nucleo famigliare viene erogato dall’INPS a seguito della verifica da parte del Comune della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione.


DECORRENZA E TERMINE DEL DIRITTO

La domanda deve essere presentata annualmente. Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
Il diritto all’assegno cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

COSA BISOGNA FARE PER OTTENERLO

Per beneficiare dell’assegno è necessario recarsi ai Servizi Sociali per la presentazione della domanda.
Alla richiesta vengono allegati:
•  attestazione ISEE;
•  copia della Carta d’Identità della richiedente;
•  fotocopia del permesso di soggiorno;
•  codice IBAN per l’accredito dell’assegno intestato al richiedente;

TEMPI DI EROGAZIONE

Il contributo viene concesso con provvedimento del Comune a seguito istruttoria dei Sevizi Sociali. L’assegno, viene pagato dall’INPS.
L’Ufficio Servizi Sociali darà comunicazione al richiedente della concessione del contributo, della trasmissione dei dati all’INPS per la liquidazione e dell’ammontare dell’assegno.
Nel caso in cui, durante i controlli effettuati, venissero alla luce dichiarazioni fallaci che precludono l’accesso al beneficio, se questo è già concesso, l’INPS provvederà al recupero della somma erogata oppure disporrà l’annullamento del beneficio (se non ancora concesso).

Tipologia

Modulistica
Istanza

Numero protocollo

20230101 del 01 gennaio 2023

Formati disponibili

pdf

Licenza d'uso

Licenza aperta

Ufficio responsabile

Servizi Sociali

Informazioni e recapiti dell'ufficio servizi sociali

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Documenti

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

Art.65, Legge 448/98 e successive modifiche

Ultima modifica: venerdì, 10 novembre 2023

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